Art. 1.

      1. All'articolo 340 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo non si applicano in caso di occupazione di edifici scolastici o universitari da parte di studenti, se non nei casi in cui essi si siano resi responsabili di danni all'edificio o ai beni strumentali in esso presenti».